Art. 19.
(Partecipazione al costo di produzione da parte dell'Istituto).

      1. La Repubblica considera i lungometraggi per ragazzi uno strumento culturale e sociale particolarmente utile per la formazione e la crescita dei giovani.
      2. Al fine di cui al comma 1, nel caso di film per ragazzi di cui l'Istituto giudichi rilevante l'apporto formativo, la partecipazione al costo di produzione di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo raggiungibile di 5,5 milioni di euro.